Un datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da un dipendente a causa di un ambiente di lavoro stressogeno, anche se le singole condotte datoriali non sono illegittime in sé?
La sentenza del Trib. Milano sez. lav., 28 febbraio 2024 affronta il tema del mobbing e dello stress lavorativo, riconoscendo la responsabilità del datore di lavoro per aver creato un ambiente di lavoro nocivo e dannoso per la salute psicofisica della lavoratrice. La Corte ribadisce l'obbligo del datore di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche da rischi di natura psicogena. In particolare, la sentenza sottolinea che anche condotte "neutre" o lecite, come la promessa non mantenuta di promozione, possono assumere rilevanza giuridica se inserite in un contesto di disfunzioni organizzative e di altri comportamenti illeciti del datore di lavoro. La delusione del lavoratore, in tal caso, può essere considerata un elemento sintomatico dell'illecito contrattuale. La sentenza rappresenta un importante precedente per la tutela dei lavoratori da ambienti di lavoro stressogeni e mobbizzanti.
Avvocato civilista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Sassari, Dottore di ricerca (PhD) e collaboratore di cattedra dell’Università di Giurisprudenza di Sassari.
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