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17 luglio 2024
I balconi rilevano sul calcolo delle distanze tra edifici? La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che nel calcolo delle distanze tra edifici rileva anche la presenza di balconi: sono infatti esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria, come mensole, cornicioni, canalizzazioni di gronda e simili (Cass. civ., sez. II, ord., 21 marzo 2024, n. 7604). Nel caso di specie, il proprietario di un appartamento sito al quarto piano di un Condominio chiedeva al Tribunale di disporre la condanna di una società di costruzioni al ripristino dei luoghi a seguito della realizzazione di un complesso edilizio in violazione delle distanze legali tra costruzioni e in difformità dell’approvato progetto. Tuttavia, la società convenuta resisteva in giudizio affermando che le due costruzioni non potevano considerarsi frontiste e confinanti a causa della sussistenza di un manufatto interposto. Seppur la domanda sia stata rigettata nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, ricordando che l'art. 10 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di 10 metri e che «sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. civ. n. 473/2019)».
17 luglio 2024
La presentazione della domanda di mediazione delegata oltre il termine fissato dal giudice, comporta l'improcedibilità della domanda?Nel caso di mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 28/2010, il termine di quindici giorni fissato non è perentorio. Ciò significa che la mancata presentazione della domanda di mediazione entro il termine stabilito dal giudice non comporta automaticamente l'improcedibilità della causa. Per dichiarare la causa improcedibile, il giudice dovrà verificare se il tentativo di mediazione è effettivamente avvenuto, indipendentemente dal rispetto del termine di presentazione della domanda. Così ha statuito una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4133)
17 luglio 2024
Un datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da un dipendente a causa di un ambiente di lavoro stressogeno, anche se le singole condotte datoriali non sono illegittime in sé? La sentenza del Trib. Milano sez. lav., 28 febbraio 2024 affronta il tema del mobbing e dello stress lavorativo, riconoscendo la responsabilità del datore di lavoro per aver creato un ambiente di lavoro nocivo e dannoso per la salute psicofisica della lavoratrice. La Corte ribadisce l'obbligo del datore di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche da rischi di natura psicogena. In particolare, la sentenza sottolinea che anche condotte "neutre" o lecite, come la promessa non mantenuta di promozione, possono assumere rilevanza giuridica se inserite in un contesto di disfunzioni organizzative e di altri comportamenti illeciti del datore di lavoro. La delusione del lavoratore, in tal caso, può essere considerata un elemento sintomatico dell'illecito contrattuale. La sentenza rappresenta un importante precedente per la tutela dei lavoratori da ambienti di lavoro stressogeni e mobbizzanti.

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