17 luglio 2024
I balconi rilevano sul calcolo delle distanze tra edifici? La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che nel calcolo delle distanze tra edifici rileva anche la presenza di balconi: sono infatti esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria, come mensole, cornicioni, canalizzazioni di gronda e simili (Cass. civ., sez. II, ord., 21 marzo 2024, n. 7604). Nel caso di specie, il proprietario di un appartamento sito al quarto piano di un Condominio chiedeva al Tribunale di disporre la condanna di una società di costruzioni al ripristino dei luoghi a seguito della realizzazione di un complesso edilizio in violazione delle distanze legali tra costruzioni e in difformità dell’approvato progetto. Tuttavia, la società convenuta resisteva in giudizio affermando che le due costruzioni non potevano considerarsi frontiste e confinanti a causa della sussistenza di un manufatto interposto. Seppur la domanda sia stata rigettata nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, ricordando che l'art. 10 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di 10 metri e che «sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. civ. n. 473/2019)».